Pagina in costruzione, ci scusiamo per il disagio.
SEZIONE DI VIGO DI CADORE
Titolo I – Denominazione, scopo, durata, sede.
Art. I – Denominazione e scopo.
- La sezione di Vigo di cadore del Club Alpino Italiano, fondata nel …, è costituita in associazione denominata “CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Vigo di Cadore”, con sigla “C.A.I. – Sezione di Vigo di Cadore”, struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti.
- Fedele alle tradizioni, allo spirito e alla storia dell’alpinismo feltrino, si ispira ai principi dello Statuto del Club Alpino Italiano ed ha per scopo la promozione dell’Alpinismo, dello Sci-Alpinismo, dell’Escursionismo e della Speleologia in ogni loro forma e manifestazione, la conoscenza, lo studio e la valorizzazione delle montagne, la difesa del loro ambiente naturale e la formazione ed educazione delle giovani generazioni alla frequentazione della montagna. Essa persegue dette finalità in particolare valorizzando e promuovendo i gruppi montuosi ed i valori naturalistici, storici, artistici e culturali presenti nel proprio territorio.
Art. II – Natura, durata, sede.
- La sezione di Vigo di Cadore del C.A.I. è una libera Associazione di diritto privato, senza fine di lucro, apartitica e aconfessionale, dotata di piena autonomia e libertà di iniziativa e azione.
- Essa è dotata di un proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale, basato sui principi democratici ed uniformato allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano ed alle norme contenute agli artt. 36 e segg. del Codice Civile.
- La Sezione di Vigo di Cadore, su delibera dell’Assemblea dei Soci, può richiedere il riconoscimento della personalità giuridica secondo le modalità previste dalla Legge.
- Essa partecipa al Raggruppamento Regionale della Regione Veneto del C.A.I.
- L’Associazione ha durata illimitata; l’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- L’Associazione ha sede in Vigo di Cadore, Via IV Novembre, 3; l’eventuale variazione della sede non comporta variazione del presente Statuto.
Titolo II – Funzioni
Art. III – Funzioni e compiti.
- La Sezione di Vigo di Cadore del C.A.I., nell’ambito dei principi e delle norme richiamate ai precedenti articoli, nonché delle deliberazioni adottate dall’Assemblea dei Delegati e del Raggruppamento Regionale, provvede:
- alla realizzazione, manutenzione e gestione di rifugi e bivacchi, alla gestione di palestre alpinistiche e di ogni altra attrezzatura destinata alla pratica degli sports di montagna.
- al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche anche in collaborazione con le altre sezioni del C.A.I.;
- alla diffusione della frequentazione della montagna e all’organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, anche in ambito giovanile, ed alle corrispondenti attività propedeutiche e formative;
- all’organizzazione ed alla gestione, in accordo con le scuole competenti, di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, sci- escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche.
- alla formazione, in collaborazione con le competenti scuole del C.A.I., degli istruttori ed accompagnatori nelle diverse discipline.
- all’organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche, sci- escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati e dei pericolanti, e per il recupero dei caduti, tramite le strutture di riferimento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico;
- alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente montano;
- alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell’ambiente montano;
- Essa attua i compiti di cui sopra con particolare riguardo al territorio di competenza, collaborando anche con altri Enti pubblici e privati che perseguono scopi analoghi.
Art IV – Locali, sede.
- Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con gli scopi dell’associazione e non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, del Presidente della Sezione.
Titolo III – Soci
Art. V – Soci
- I Soci della Sezione sono benemeriti, ordinari, familiari, giovani e aggregati secondo quanto previsto dall’art. II.3 dello Statuto e dal titolo II – capo II del Regolamento del C.A.I.
- I Soci della Sezione sono di diritto soci del Club Alpino Italiano.
- Partecipano all’attività della Sezione con gli stessi diritti dei soci ordinari i soci C.A.I. appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale stabilita dall’Assemblea.
- La Sezione può istituire un albo d’onore nel quale possono essere iscritte persone, anche non più in vita che abbiano acquisito particolari meriti in campo alpinistico, della cultura o del soccorso alpino, o che abbiano acquisito particolari benemerenze nell’attività della Sezione. Nell’albo sono iscritti di diritto tutti i Presidenti della Sezione che non siano decaduti o cessati per demerito.
Art. VI – Ammissione
- Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, compilando l’apposito modulo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all’associazione da almeno due anni; per i minori la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.
- La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.
- Il Consiglio Direttivo decide sull’ammissione con giudizio insindacabile.
- Il Socio, con l’ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto, il regolamento Generale del C.A.I. e il Regolamento dell’Associazione, nonché le delibere dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
- In caso di richiesta di trasferimento da altra Sezione, il Consiglio Direttivo ne dà tempestiva comunicazione alla Sezione di provenienza salvo che, per gravi e motivate ragioni, ritenga di non accettare la richiesta.
- Il trasferimento ha effetto dall’anno sociale successivo.
Art. VII – Quota associativa
- Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:
- la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale e di copia dello Statuto Sezionale, che gli vengono consegnati all’atto dell’iscrizione;
- la quota associativa annuale prevista per la categoria a cui chiede di appartenere;
- il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
- L’iscrizione è rinnovata automaticamente per gli anni successivi con il pagamento alla Sezione delle quote e contributi di cui alle precedenti lett. b), c), d).
- I contributi di cui al comma precedente devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno.
- Il Socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell’Associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.
- Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa entro la predetta data. Il Consiglio Direttivo accetta la morosità, dandone comunicazione al socio, che perde tutti i diritti spettanti ai soci.
- Non si può conservare l’anzianità di adesione se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti, o alla Sezione di nuova iscrizione, delle quote associative annuali arretrate.
Art. VIII – Diritti dei soci
- I Soci della Sezione, godono dei diritti previsti dal’art. II.4 dello Statuto e dall’art. II.IV.1 del Regolamento Generale del C.A.I., in particolare hanno diritto:
- di partecipare alle assemblee della Sezione o della Sottosezione ed a tutte le attività del sodalizio, e di godere dei benefici stabiliti a favore dei soci. I soci con età superiore agli anni diciotto hanno diritto di voto e possono essere eletti ad assumere incarichi nell’ambito del sodalizio dopo almeno due anni di iscrizione (ed il raggiungimento della maggiore età);
- di usufruire dei rifugi del Club Alpino Italiano con parità di trattamento rispetto ai consoci e a condizioni preferenziali rispetto ai non soci;
- di usufruire dei rifugi delle associazioni alpinistiche, italiane ed estere, con le quali è stabilito trattamento di reciprocità con il nostro sodalizio;
- di usufruire del materiale tecnico, bibliografico, foto cinematografico e geografico degli organi centrali, delle sezioni e delle sottosezioni, a norma dei rispettivi regolamenti;
- di essere ammessi alle scuole e ai corsi istituiti dagli organi centrali, dalle sezioni e dalle sottosezioni, e a tutte le manifestazioni didattiche e tecnico culturali organizzate dai suddetti organismi, sempre a norma dei rispettivi regolamenti;
- di usufruire delle polizze assicurative, stipulate dagli organi centrali, ricorrendone le condizioni regolamentari;
- di essere assicurati per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività istituzionale ed essere rimborsati delle spese sostenute nei casi previsti dai regolamenti dell’associazione;
- di avere libero ingresso nelle sedi delle sezioni e delle sottosezioni, ed in particolare a tutte le manifestazioni da esse organizzate, a norma dei rispettivi regolamenti;
- di ricevere copia del presente Statuto e di ricevere le pubblicazioni sociali spettanti alle categorie di appartenenza uscite dopo l’arrivo della comunicazione del nominativo del socio alla segreteria generale e l’impostazione o la variazione della relativa registrazione anagrafica. I soci in regola con l’iscrizione riceveranno le pubblicazioni sociali spettanti edite entro il 31 marzo dell’anno seguente;
- di fregiarsi del distintivo sociale, e quando ciò sia stato consentito dal Consiglio Centrale, a fregiare dello stemma sociale le proprie pubblicazioni e le proprie opere dell’ingegno;
- Non sono ammesse iniziative dei soci in nome della Sezione se non da questa autorizzate.
Art. IX – Doveri dei soci
- Il socio assume l’impegno di operare il perseguimento delle finalità del sodalizio, di ottemperare alle norme dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., del presente Statuto, nonché degli altri regolamenti e delibere legittimamente adottati dalle strutture centrali e periferiche del Club Alpino Italiano, e di tenere comportamenti conformi ai principi informatori del Club Alpino Italiano e delle regole di corretta ed educata convivenza.
- Le prestazioni fornite dal socio nello svolgimento dell’attività istituzionale sono volontarie e gratuite.
- Il socio chiamato a svolgere funzioni negli organi della Sezione o in altri organi della struttura centrale o delle strutture periferiche, si impegna a prestare la propria attività a titolo di volontariato, con lealtà e spirito di servizio.
- I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione, anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.
- Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale, e in qualunque forma, di utile o avanzo di gestione, nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione.
- Il socio ha l’obbligo di astenersi dal promuovere o partecipare ad iniziative in contrasto con quelle ufficiali promosse dalla Sezione o dal C.A.I.
Art. X – Perdita della qualità di socio
- La qualità di socio si perde, per morte del socio o per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l’iscrizione come socio benemerito.
- La qualità di socio viene meno anche a seguito di provvedimento disciplinare irrogato a termini del Regolamento Disciplinare, per morosità o per dimissioni.
- Il socio può dimettersi in qualsiasi momento.
- Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
Art. XI – Sanzioni disciplinari
- Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informatori del sodalizio, con i doveri previsti dallo Statuto o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento Disciplinare.
- e sanzioni disciplinari sono le seguenti:
- ammonizione
- censura
- sospensione dalla attività sociale per un periodo massimo di un anno
- nei casi più gravi, o di reiterate violazioni, la radiazione
- Le sanzioni disciplinari sono irrogate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, previa audizione del socio.
Art. XII – Procedimento e ricorsi
- Il Regolamento Disciplinare disciplina le procedure ed i termini per l’irrogazione dei provvedimenti disciplinari.
- Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri competente per territorio.
- Contro le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri del C.A.I.
Titolo IV – Organi della Sezione
Art. XIII – Organi della Sezione
- Sono organi della Sezione:
- L’Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Tesoriere
- il Segretario
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Cassiere
- Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della Sezione.
- Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, e possono essere affidate, salvo quanto previsto per il Presidente, a soci maggiorenni iscritti all’Associazione da almeno due anni compiuti.
Art. XIV – Condizioni di eleggibilità alle cariche sociali
- Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto, in possesso dei seguenti requisiti:
- Essere iscritti all’associazione da almeno due anni;
- Non avere riportato condanne per delitto non colposo;
- Non avere/intrattenere alcun rapporto di dipendenza o contrattuale con il Club Alpino Italiano;
- Non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto
- La gratuità delle cariche sociali comporta il divieto di erogazione di qualsiasi compenso, comunque configurato, al coniuge, al convivente ed ai parenti entro il secondo grado dell’eletto per tutta la durata del mandato.
Capo I – Assemblea
Art. XV – Assemblea
- L’Assemblea dei soci, costituita da tutti soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, è l’organo sovrano della Sezione; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.
- L’Assemblea:
- Adotta lo Statuto
- Elegge i consiglieri, i Delegati ed i Revisori dei conti
- Approva annualmente il programma dell’Associazione, la relazione del Presidente ed i bilanci annuali
- Delibera sull’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili
- Delibera sulle modifiche del presente Statuto
- Determina la quota associativa annuale per la parte eccedente la misura minima fissata dall’assemblea dei Delegati
- Delibera eventuali contributi straordinari da porre a carico dei soci per la realizzazione di speciali interventi
- Delibera la costituzione o lo scioglimento di scuole, gruppi, sottosezioni anche dotati di autonomia organizzativa funzionale e patrimoniale
- Delibera sullo scioglimento della Sezione stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori
- Delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno il 5% degli iscritti.
- E’ escluso il voto per corrispondenza.
Art. XVI – Convocazione
- L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro il 31 marzo, per l’approvazione dei bilanci e l’elezione dei delegati. Per l’elezione delle cariche sociali l’Assemblea viene convocata ogni tre anni.
- L’Assemblea straordinaria può essere altresì convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o ne facciano richiesta motivata il CDC, il CDR o il collegio dei Revisori dei Conti, con l’indicazione degli argomenti da trattare.
- L’Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta motivata e scritta almeno un decimo dei soci maggiorenni con indicazioni degli argomenti da trattare.
- La convocazione viene comunicata mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il giorno, il luogo e l’ora della convocazione, esposto nella sede sociale, e pubblicato sulla stampa del sodalizio.
- La convocazione dell’Assemblea triennale per l’elezione degli organi sociali, viene effettuata mediante avviso esposto nella sede sociale comunicato con qualsiasi mezzo a tutti i soci almeno un mese prima dell’adunanza; nell’avviso devono essere indicati l’ordine del giorno ed i giorno, il luogo e l’ora della convocazione.
- Nel caso si debba procedere ad elezione l’avviso porta i nomi degli uscenti con l’indicazione se rieleggibili o non rieleggibili.
- Ogni socio con almeno due anni d’anzianità d’iscrizione può segnalare al Consiglio direttivo la propria disponibilità ad assumere cariche sociali specificandone la categoria (consigliere, revisore dei conti, delegato)
- La segnalazione deve essere fatta per iscritto entro il 31 gennaio dell’anno in cui vengono rinnovate le cariche. A sua volta il Consiglio Direttivo segnala all’Assemblea le candidature pervenute.
Art. XVII – Partecipazione
- Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci ordinari e familiari in regola con il pagamento delle quote sociali dell’anno in corso. I soci di età inferiore agli anni diciotto non hanno diritto di voto.
- Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio, che non sia consigliere, e farlo votare in sua vece anche in votazione segreta; ogni socio non può portare più di una delega.
- Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, anche per delega; tuttavia in seconda convocazione – che potrà tenersi anche ad un’ora di distanza dalla prima – l’assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.
- È escluso il voto per corrispondenza.
Art. XVIII – Presidente e Segretario dell’Assemblea
- L’Assemblea nomina un presidente, un Segretario e tre scrutatori.
- Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto di intervento all’assemblea; il Consiglio Direttivo può nominare una Commissione Verifica Poteri per il compimento delle verifiche.
Art. XIX – Deliberazioni
- Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza di voti per alzata di mano, appello nominale, o scrutinio segreto, secondo le modalità determinate dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.
- Le astensioni non vanno computate nel calcolo delle maggioranze.
- Per l’elezione delle cariche sociali l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica; la votazione avviene a scrutinio segreto. A parità di voti viene eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I.
- Sono incompatibili le cariche di Consigliere, Presidente, Segretario e Tesoriere con quella di componente del Collegio dei Revisori.
- Le deliberazioni concernenti l’approvazione dello Statuto e le sue modifiche, l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritti al voto.
- La deliberazione di scioglimento dell’Assemblea deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
- Le deliberazioni aventi ad oggetto l’alienazione a soggetti estranei al C.A.I. di Rifugi ed altre opere alpine e la costituzione di vincoli reali sugli stessi diventano efficaci una volta ottenuta l’approvazione del C.C.I.C.
- Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all’Albo Sezionale, anche in forma succinta, per almeno quindici giorni. Ogni socio ha diritto di prendere visione dei relativi verbali.
Capo II – Consiglio Direttivo
Art. XX – Composizione e funzioni
- Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Sezione; esso si compone di tredici membri, eletti dall’Assemblea.
- Il socio può esprimere fino a tredici preferenze.
- Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente.
- Nomina, altresì, un Segretario ed un Tesoriere ed un Cassiere anche al di fuori dello stesso, in tal caso essi partecipano alle sedute con solo voto consultivo.
- Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della sezione, fatti salvi i poteri attribuiti ad altri organi dal presente Statuto, dallo Statuto e Regolamento Generale del C.A.I. ovvero attribuiti in via straordinaria dall’Assemblea dei soci.
- In particolare esso:
- Convoca l’Assemblea;
- Attua le deliberazioni dell’Assemblea;
- Redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto della Sezione;
- Approva i regolamenti sezionali;
- Delibera il programma annuale di attività della Sezione e assume tutte le decisioni necessarie ad attuarlo;
- Redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e approva la relazione del Presidente;
- Delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- Delibera sulle domande d’associazione dei nuovi soci;
- Approva gli Statuti di Scuole, Gruppi e Sottosezioni;
- Approva i regolamenti i programmi e i bilanci delle Scuole e dei Gruppi costituiti nella Sezione;
- Ratifica la nomina dei direttori delle Scuole e dei Gruppi;
- Nomina gli ispettori dei rifugi e dei bivacchi;
- Costituisce le Commissioni permanenti aventi competenza nei vari settori di attività della Sezione, nominando i responsabili e determinandone funzioni e poteri;
- Prepone incaricati o commissioni speciali per lo svolgimento di specifiche attività sociali;
- Cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e del presente Statuto;
- Proclama i soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali;
- Iscrive e cura la tenuta dell’Albo d’Onore;
- Svolge ogni altra funzione non attribuita espressamente agli altri organi della Sezione.
Art. XXI – Durata e scioglimento
- Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
- I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili una prima volta nella carica e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
- Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, rimangano assenti a tre riunioni consecutive del Consiglio.
- Al consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti per la durata in carica del Consigliere sostituito.
- Il subentrante – ai fini della rieleggibilità prevista dal precedente comma 2 – è considerato in carica per l’intero mandato.
- Qualora vengano a mancare più della metà dei componenti originari il Consiglio convoca l’Assemblea per l’elezione dei mancanti entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell’evento. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti.
- In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, entro quindici giorni, convoca l’Assemblea dei soci per la nuova elezione da tenersi nei successivi trenta giorni.
Art. XXII – Riunioni del Consiglio
- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente, che espone all’albo della Sezione l’o. d. g. della seduta, comunicato, se possibile, a mezzo e-mail ai singoli consiglieri almeno tre gironi prima della seduta.
- La riunione deve essere convocata senza indugi quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri o il Collegio dei Revisori dei Conti.
- Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.
- La seduta è presieduta dal Presidente, dal Vice Presidente ovvero, in caso di loro contemporaneo impedimento, dal consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I.
- Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.
- Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, con voto consultivo, su invito del Presidente o su loro richiesta, i Delegati dell’Assemblea Generale del C.A.I. ed i soci che fanno parte degli Organi Centrali del C.A.I. e del Raggruppamento Regionale, i Direttori delle Scuole, i responsabili dei gruppi e delle commissioni permanenti ed i Presidenti delle Sottosezioni o loro delegati.
- Il Presidente o il Consiglio possono altresì invitare o ammettere singoli soci alle proprie riunioni.
- I Consiglieri hanno l’obbligo di astenersi dal prendere parte a deliberazioni od attività ispettive o di controllo per attività che lo riguardano direttamente o nelle quali abbia un interesse proprio o del conuige, o del convivente o dei parenti entro il secondo grado.
- I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o dal Consigliere all’uopo incaricato, sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante e posti in approvazione alla successiva seduta.
- I verbali possono essere consultati dai soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che può consentire anche il rilascio di copia.
Capo III – Presidenza
Art. XXIII – Presidente
- Il Presidente della Sezione ha la legale rappresentanza, che può delegare anche ad altri componenti del Consiglio Direttivo, coordina e sovrintende al funzionamento degli organi, ha la firma sociale.
- Convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo, presenta all’Assemblea dei Soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell’esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione.
- Firma con il Tesoriere i bilanci ed i mandati di pagamento. Provvede, coadiuvato dal Segretario, alla esecuzione delle deliberazioni consiliari ed al coordinamento delle attività delle singole commissioni.
- Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che appartengono alla competenza ordinaria del Consiglio Direttivo, che saranno sottoposti alla sua ratifica nella prima riunione successiva.
- Il candidato alla carica di Presidente al momento dell’elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o nelle strutture periferiche del C.A.I. o avere un’anzianità di iscrizione alla Sezione di almeno tre anni sociali completi.
- Il Presidente può essere rieletto per non più di un mandato consecutivo. Il Presidente cessato dal secondo mandato può essere rieletto nel Consiglio Direttivo, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 21 secondo comma.
Art. XXIV – Vice Presidente e Ufficio di Presidenza
- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento. In mancanza anche del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dal Consigliere con la maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione.
- Fuori dei casi previsti dal quarto comma del precedente articolo, in caso di assoluta urgenza e per l’assunzione di decisioni di particolare rilevanza per il sodalizio, Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario e Cassiere, costituititi in Ufficio di Presidenza, possono assumere le deliberazioni urgenti ed indifferibili, che saranno sottoposte a ratifica del Consiglio nella successiva seduta.
Capo IV – Segretario e Tesoriere
Art. XXV – Compiti del Segretario
- Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest’organo e sovraintende ai servizi amministrativi della Sezione, ha la custodia dell’archivio e della biblioteca.
Art. XXVI – Compiti del Tesoriere
- Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione e ne tengono la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione, il Cassiere firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.
Capo V – Revisori dei conti
Art. XXVII – Collegio dei revisori dei conti
- Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri, nominati dall’Assemblea per un triennio. Esso elegge nel suo seno un Presidente.
- Non possono far parte del Collegio il coniuge, il convivente ed i parenti entro il secondo grado dei componenti del Consiglio Direttivo e del Tesoriere.
- I componenti del Collegio dei Revisori dei conti, sono rieleggibili una prima volta nella carica e possono essere nuovamente eletti almeno dopo un anno di interruzione.
Art. XXVIII – Compiti e funzioni
- Il Collegio dei Revisori dei conti è l’organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione.
- Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.
- I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di ottenere dal Consiglio Direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali e di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
- È compito dei Revisori:
- L’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all’Assemblea;
- Il controllo collegiale sugli atti contabili della Sezione e delle Sottosezioni;
- La convocazione dell’Assemblea dei soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.
Titolo V – Patrimonio – Esercizi sociali – Bilancio
Art. XXIX – Patrimonio
- Il patrimonio sociale è costituito:
- Dai beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione;
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- Da qualsiasi altra erogazione effettuata a favore della Sezione per il raggiungimento degli scopi statutari;
- I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
Art. XXX – Entrate
- Le entrate sociali sono costituite:
- Dalle quote di ammissione.
- Dalle quote associative annuali di spettanza della Sezione.
- Dai canoni dei rifugi e dagli introiti derivanti dai beni sociali.
- Dai contributi straordinari deliberati dall’Assemblea.
- Dai contributi erogati dai soci benemeriti, da enti pubblici e privati, dalle donazioni o lasciti e da ogni altro contributo.
- Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere re-impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali.
- È vietata la distribuzione tra i soci, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione e fondi di riserva.
Art. XXXI – Amministrazione
- La Sezione opera su conto corrente aperto presso istituto di credito del quale hanno la firma, anche disgiuntamente, Presidente e Tesoriere.
- I fondi di riserva possono essere investiti utilizzando gli strumenti finanziari più idonei ad assicurare la migliore redditività con il minor rischio; la decisione in merito spetta congiuntamente al Presidente e al tesoriere.
Art. XXXII – Anno sociale e bilancio
- L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che, unitamente alla relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori, va presentato all’Assemblea ordinaria per l’approvazione.
- Il bilancio è reso pubblico mediante affissione all’Albo della Sezione per almeno quindici giorni antecedenti alla data di svolgimento dell’Assemblea ordinaria e deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica, ed indicare specificamente i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
Art. XXXIV – Scioglimento
- In caso di scioglimento della Sezione le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da effettuarsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti del C.A.I., sono assunte in consegna e amministrazione per non più di tre anni dal C.D.R. competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del G.R. interessato, con vincolo di destinazione alle attività da svolgersi nel territorio della Sezione.
- In caso di scioglimento di una Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da effettuarsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori, restano acquisite al patrimonio della Sezione.
- È escluso in ogni caso il riparto di attività fra i soci.
Titolo VI – Commissioni – Gruppi – Scuole – Sottosezioni
Art. XXXV – Commissioni di lavoro
- L’attività della Sezione si articola in Commissioni di lavoro, costituite ai sensi dell’art. 20 comma sesto del presente regolamento, disciplinate da apposito regolamento che ne determina composizione, scopi e poteri.
- Le Commissioni non hanno autonomia amministrativa e finanziaria e rispondono direttamente al Consiglio della loro attività.
- Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi determinandone composizione, funzioni e durata.
Art. XXXVI – Gruppi
- La Sezione può, con deliberazione dell’Assemblea, autorizzare la costituzione di gruppi di soci aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico e organizzativo, e ne determina le norme di costituzione e funzionamento, in armonia colle disposizioni del presente Statuto.
- Il Gruppo Rocciatori, costituito nell’ambito della Sezione fin dal 1946, è dotato di un proprio Statuto e gode di ampia autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale.
- È vietata la costituzione di gruppi di non soci.
Art. XXXVII – Scuole
- Le Scuole sono costituite in conformità con le deliberazioni ed i regolamenti degli Organi Tecnici Centrali.
- Esse sono disciplinate da propri regolamenti approvati dai rispettivi OTC o OTP e ratificati dal Consiglio Direttivo.
- Godono di autonomia tecnica ed organizzativa e sottopongono all’approvazione del Consiglio Direttivo i propri bilanci.
Art. XXXVIII – Sottosezioni
- La sezione può, a termini dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., costituire una o più sottosezioni.
- La Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati del C.A.I.
- I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione.
- La sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dal proprio ordinamento, soggetto ad approvazione del Consiglio Direttivo, ma non può intrattenere rapporti diretti con la struttura Centrale e Regionale.
- È costituita fin dal 1994 nell’ambito della Sezione, la “Sottosezione Pedemontana del Grappa”, retta da un proprio regolamento, che gode di autonomia gestionale e finanziaria secondo quanto previsto dal prevedente comma quattro.
Titolo VII – Controversie
Art. XXXIX – Tentativo di conciliazione e procedimenti contenziosi
- La giustizia interna dell’Associazione si uniforma ai principi dettati in materia dallo Statuto e dai Regolamenti del C.A.I.
- Fatta eccezione per i ricorsi in materia di procedimenti disciplinari, qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra soci della Sezione, tra organi di essa o tra soci e organi della Sezione sarà preventivamente sottoposta ad un Collegio di Conciliazione composto da un socio della Sezione, designato dalla parte che assume l’iniziativa, da un socio della Sezione, designato dal Consiglio Direttivo e da un terzo socio della Sezione, con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente del Raggruppamento Regionale.
- Il Collegio esperisce il tentativo di conciliazione redigendo apposito verbale.
- Qualsiasi contenzioso fra soci, organi e tra soci ed organi è sottoposto a due gradi di giudizio.
- Il Collegio Regionale dei Probiviri del Veneto è competente per il primo grado di giudizio; per il secondo grado è competente il Collegio Nazionale dei Probiviri del C.A.I.
- Le controversie di cui al precedente comma due e qualsiasi altra controversia che dovesse insorgere nell’ambito dell’Associazione, riguardante l’attività, l’organizzazione sociale, i rapporti tra i soci e tra questi e gli organi sociali, non potrà essere deferita all’Autorità Giudiziaria o all’Arbitrato di persone o enti esterni all’Associazione se non saranno preventivamente aditi gli organi interni del Club Alpino Italiano, che giudicheranno secondo le norme contenute nel presente Statuto e nello Statuto e regolamenti del C.A.I.
Art. XL – Norme finali
- Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I.
- Il presente Statuto entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del C.C.I. e C. del Club Alpino Italiano.
- Fino all’approvazione da parte del C.C.I. e C. del C.A.I. del presente Statuto restano in vigore le norme del precedente Statuto, approvato dall’Assemblea della Sezione nel 1996, ma non possono essere adottati provvedimenti che siano in contrasto con le norme più favorevoli o di garanzia contenute nel presente Statuto.
- Ogni modifica al presente Statuto dovrà essere deliberata dalla maggioranza dei due terzi dell’Assemblea dei Soci e sarà soggetta all’approvazione del C.C.I. e C. del Club Alpino Italiano.
Art. XLI – Norma transitoria
- In sede di prima applicazione del presente Statuto, non si applicano, agli effetti della eleggibilità o rieleggibilità dei componenti degli organi della Sezione, i limiti di cui all’art. 21 comma 1, art. 23 comma 6 e art. 27 comma 3, con riguardo ai componenti degli organi in carica al momento dell’entrata in vigore del nuovo Statuto.
Il testo del presente Statuto è stato deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci del 28 marzo 2009 e modificato nell’Assemblea Generale dei Soci del 20 marzo 2010 dopo valutazione del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del Club Alpino Italiano del 06.02.2010. Infine modificato dall’Assemblea Generale dei Soci del 27 marzo 2015 con l’introduzione della figura del Cassiere.
[link allo statuto] Scarica lo Statuto Sezionale del CAI di Vigo di Cadore [pdf – …kb]